Statuto



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARCILESBICA


ART. 1: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
E’ costituita un’Associazione culturale (femminista, laica, antifascista, antirazzista) senza scopo di lucro, costituita e diretta esclusivamente da donne, anche transgender, denominata:

ARCILESBICA VERONA

con sede a Verona.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’associazione persegue la finalità di promuovere la cultura lesbica e di dare visibilità, sul piano culturale e dei diritti, alle persone lesbiche, gay, trans e queer.

ART. 2: AFFILIAZIONE AD ARCILESBICA NAZIONALE

ARCILESBICA richiede l’affiliazione ad ARCILESBICA NAZIONALE, e, in via indiretta, ad ARCI, dichiarando di condividerne le finalità e di recepire i contenuti dei loro Statuti.

L’Associazione adotterà la tessera sociale predisposta da ARCILESBICA NAZIONALE, contraddistinta con il timbro “ARCILESBICA VERONA”.

ART. 3: SCOPI - OGGETTO

L’Associazione culturale non ha fini di lucro, aderisce ad ARCILESBICA, e si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

1) Combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle persone lgbt, e in particolare delle lesbiche, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati, e rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili, e ciò mediante:

a) l’azione volta a favorire il dialogo e l’iniziativa comune con i gruppi femministi, al fine di opporsi alla divisione fra le donne di cui storicamente si sono avvantaggiati solo gli uomini;

b) la comunicazione attiva con il movimento gay, trans, queer e con tutti i movimenti che si pongono sul terreno della libertà sostanziale delle persone;

c) l’attivazione di un servizio di consulenza legale per la denuncia delle discriminazioni contro le lesbiche

d) l’intervento nella scuola, volto a stabilire un contatto con studenti e insegnanti lesbiche, gay e trans, in vista della lotta contro la lesbofobia, l’omofobia e la transfobia.

2) Promuovere forme di espressione artistica e culturale realizzata dalle donne, con particolare attenzione all’arte e alla cultura lesbica, e ciò mediante le seguenti attività:

a) organizzazione di corsi, incontri, conferenze, stages;

b) promozione e organizzazione di spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e/o arti visive;

c) promozione e realizzazione di pubblicazioni editoriali;

d) svolgimento di qualsiasi attività finalizzata alla diffusione della cultura e dell’informazione delle donne e in particolare delle lesbiche.

3) Creare un luogo di incontro e socializzazione per le donne, e ciò mediante:

a) l’utilizzazione della sede dell’Associazione anche come luogo di incontro e socializzazione, ove svolgere attività aggregative, ricreative e ludiche, quali, senza pretesa di completezza: giochi, tornei, feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande;

b) l’organizzazione di feste private, sia nei locali della sede dell’Associazione, che presso discoteche e/o pubblici locali.

4) Creare un circolo in cui le lesbiche provenienti da comunità storicamente migranti possano partecipare senza discriminazione alcuna; l’Associazione si impegna a valorizzare il contributo multiculturale di tutte le lesbiche.

5) Fornire un servizio telefonico di informazione e di consulenza.

6) Creare interventi di aiuto per le lesbiche in difficoltà

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportuno.

ART. 4: ASSOCIATE - DIRITTI E DOVERI

L’Associazione è costituita e diretta esclusivamente da donne, anche trans gender che condividono lo statuto.

Il numero delle associate è illimitato; possono diventare socie tutte le donne, anche transgender che si riconoscono nel presente Statuto, e che accettano di attenersi allo Statuto stesso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le associate sono tenute al versamento della quota associativa, all’atto del quale riceveranno la tessera ARCILESBICA e il loro nominativo verrà annotato nella banca dati delle socie.

Allo scopo di assicurare il rispetto autentico dei principi di democrazia e trasparenza, si richiede che l’elezione degli organi direttivi, di garanzia e di controllo venga effettuata da soggetti che hanno la tessera attiva e valida.

Le Associate hanno diritto a:

- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto;

- eleggere ed essere elette componenti degli organi dell’Associazione.

- eleggere ed essere elette, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato, componenti degli organi di direzione, di garanzia e di controllo, di ARCILESBICA NAZIONALE.

- recedere in qualsiasi momento dall’Associazione; le quote associative versate non sono rimborsabili.

Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile all’interno dei locali.

Le associate possono essere sostenitrici e ordinarie.

La quota associativa ordinaria verrà determinata annualmente, insieme alle modalità di tesseramento annuale, dalla Segreteria in carica, entro il mese di Dicembre in relazione all’anno successivo; la quota associativa sostenitrice verrà determinata liberamente dalle associate in base alle proprie disponibilità economiche.

I gay che si riconoscono nel presente statuto possono ottenere la tessera di “amico” e/o FRIEND.

Il versamento di una quota associativa “amico” e/o FRIEND da il diritto di:

- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

- ricevere gli sconti e le promozioni rivolte ai soci “ARCI”

- le quote versate non sono rimborsabili;

- il loro nominativo verrà annotato nella banca dati “Amici di Arcilesbica”

Coloro che desiderano essere ammesse come associate ordinarie o sostenitrici, devono presentare apposita domanda alla Segreteria, che provvederà a deliberarne l’accoglimento o il rigetto; contro l’eventuale rigetto della domanda, la richiedente può presentare reclamo, in merito al quale decide in via definitiva l’Assemblea delle Associate.

ART. 5: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto solo le associate in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di associata si perde:

a) per recesso;

b) per mancato rinnovo della quota associativa;

Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria in persona della Presidente.

La Segreteria, inoltre, sentita l’interessata, può dichiarare decaduta l’associata che:

1) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e/o nel Regolamento dell’Associazione;

2) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione tenendo un comportamento non adeguato.

La decadenza deve essere comunicata all’associata a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 7: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione funzionerà attraverso i suoi organi, che sono:

l’Assemblea delle Associate, la Segreteria, la Presidente.

La Segreteria, inoltre, affida a due delle sue componenti le cariche di Tesoriera e di Revisora.

Tutte le cariche sociali non comportano alcun diritto ad emolumenti, retribuzioni o compensi.

La Segreteria ha la facoltà di deliberare il pagamento di retribuzioni o compensi a favore di prestatrici d’opera e/o collaboratrici.

ART. 8: L’ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

L’Assemblea si riunisce ogni volta che la Presidente o la Segreteria ritengano opportuno convocarla, e comunque almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. La Segreteria ha peraltro l’obbligo di convocare l’Assemblea delle Associate quando le venga presentata formale richiesta, mediante forma scritta, da parte di 1/10 delle associate in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

La convocazione viene effettuata mediante pubblica affissione nei locali dell’Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, della lettera di convocazione, redatta dalla Presidente, e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.

L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, approva i bilanci, elegge la Segreteria, decide in via definitiva in merito ai reclami contro i provvedimenti della Segreteria di sospensione ed espulsione delle socie, e di rigetto della domanda di adesione. L’assemblea approva il regolamento interno.

Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà delle associate in regola con il versamento della quota associativa. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza, e sono valide qualunque sia il numero delle intervenute.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

ART. 9: SEGRETERIA

L’Amministrazione dell’Associazione è affidata alla Segreteria, composta da tre a sette componenti scelte tra le associate ordinarie e sostenitrici; il numero delle componenti, che deve essere sempre dispari, può variare a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno.

La Segreteria ha la rappresentanza dell’Associazione.

La Segreteria è eletta ogni anno dall’Assemblea delle Associate; le componenti uscenti sono rieleggibili.

Essa designa al proprio interno gli incarichi delle singole componenti.

La Segreteria è convocata su iniziativa della Presidente o dietro richiesta di almeno due componenti della Segreteria stessa.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vengano a mancare una o più componenti, la Segreteria stessa provvederà alla sostituzione delle mancanti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. Nel caso in cui venga meno la maggioranza delle componenti originarie della Segreteria, si procederà a nuova integrale elezione da parte dell’Assemblea.

La Segreteria deve eseguire le delibere dell’Assemblea e formulare i programmi di attività sociale sulla base degli indirizzi approvati dall’Assemblea

Alla Segreteria spetta di determinare annualmente l’ammontare della quota associativa ordinaria, di deliberare l’ammissione e la decadenza delle associate, di redigere e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo, di nominare al proprio interno la Presidente, nonché di deliberare l’accettazione delle erogazioni di contributi periodici e/o straordinari da parte delle associate.

La Segreteria ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associata mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi e delle sue associate;

- sabotaggio al buon andamento della gestione dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, o altro di proprietà dell’Associazione;

- danno morale o materiale all’Associazione, ai locali, alle attrezzature.

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea delle Associate.

ART. 10: LA PRESIDENTE

La Presidente viene nominata dalla Segreteria tra le sue componenti; Ella ha la rappresentanza legale dell’Associazione, resta in carica per un anno ed è rieleggibile.

La Presidente redige la convocazione dell’Assemblea delle Associate, convoca e presiede le riunioni della Segreteria.

In caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da una componente della Segreteria designata dalla Presidente stessa.

ART. 11: LA TESORIERA

È scelta dalla Segreteria tra le sue componenti, e ha il compito di tenere le scritture contabili, di raccogliere e verificare i giustificativi di spesa, di effettuare materialmente i pagamenti e i rimborsi, di redigere il bilancio consuntivo d’esercizio.

ART. 12: LA REVISORA

È scelta dalla Segreteria tra le sue componenti, e ha il compito di coadiuvare e controllare l’operato della Tesoriera, e di verificare le voci in bilancio.

ART. 13: PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote versate dalle associate, dai contributi volontari, da eccedenze degli esercizi annuali, da eventuali donazioni effettuate dalle associate e da terzi, da beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione. Le associate sostenitrici potranno, in base a delibera della Segreteria, erogare contributi periodici e/o straordinari.

ART. 14: FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento sono:

le quote annuali di tesseramento delle associate, i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti, o contributi pubblici e dei privati.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 15: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; la Tesoriera è tenuta, sotto il controllo della Revisora, alla compilazione e alla redazione del bilancio consuntivo, il quale deve essere presentato dalla Segreteria all’Assemblea delle Associate per l’approvazione, entro il 30 Aprile successivo.

ART. 16: PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI ARCILESBICA NAZIONALE

L’individuazione e la nomina delle delegate di ARCILESBICA VERONA da inviare all’Assemblea Nazionale e al Congresso Nazionale di ARCILESBICA NAZIONALE saranno effettuate per il 50% dall’Assemblea delle Associate e per il 50% dalla Segreteria.
ART. 17: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si scioglierà:

a) per impossibilità di conseguire lo scopo;

b) per impossibilità di finanziamento;

c) per il venir meno della pluralità delle associate;

d) per deliberazione dell’Assemblea, con il voto favorevole dei 3/4 delle associate in regola con il versamento delle quote associative.

Disposto lo scioglimento dell’Associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio ai sensi di legge; sarà compito dell’Assemblea delle associate nominare le persone che provvederanno alla liquidazione, e deliberare in merito alla scelta dell’Ente non commerciale, in prima istanza di lesbiche, e in via subordinata di donne, cui devolvere il patrimonio liquidato.
ART. 18: RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in tema di associazioni culturali civili prive di scopo di lucro.
Verona, lì 26 gennaio 2009